Agevolazioni IRAP per il Terzo settore (art. 81 LR n. 3 del 31.1.24) - Regione Sicilia
Aperto Agenzia delle EntrateDescrizione
Cos'è L'incentivo, in attuazione dell'articolo n. 81 della Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, riguarda l'esenzione IRAP ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera anche nelle seguenti ipotesi:a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri. A chi si rivolge L'agevolazione è rivolta ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri. Cosa prevede L'agevolazione consiste nell'esenzione IRAP in "de minimis" di cui:a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";oppureb) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.".
Requisiti e classificazioni
- Regioni ammissibili
- Sicilia
- Comuni ammissibili
- Non specificato
- Codici ATECO
- Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
- Settore attivitÃ
- Altri servizi
- Forma di agevolazione
- Agevolazione fiscale
- Dimensione impresa
- Grande Impresa Media Impresa Microimpresa Non classificabile/classificato Piccola Impresa
- Tipologia soggetto
- Cooperative/Associazioni Non Profit Impresa
- Obiettivo / finalitÃ
- Inclusione sociale
- Costi ammessi
- Spese generali/altri oneri
- Ambito territoriale
- Non specificato
Riferimenti normativi
- Base normativa primaria
- Art. 81 "Disposizioni in favore di enti del terzo settore"
- Base normativa secondaria
- -
- Provvedimento attuativo
- Art. 81 "Disposizioni in favore di enti del terzo settore"
- Gazzetta ufficiale
- 9 del 16/02/2024
- Note apertura/chiusura
- -
- Altre caratteristiche
- -
Date
- Apertura
- 01/01/2024
- Chiusura
- 31/12/2030
- Ultimo agg. fonte
- 26/03/2024
Dati economici
- Stanziamento
- 0,01 €
- Agevolazione min
- 0,00 €
- Agevolazione max
- 300.000,00 €
- Spesa ammessa min
- 0,00 €
- Spesa ammessa max
- 300.000,00 €
Link e tracciabilitÃ
- Link ufficiale
- Apri ↗
- Fonte
- IncentiviGovOpenData
- Id esterno
1348- Primo inserimento
- 09/09/2026 11:06
- Ultimo sync
- 09/09/2026 11:06